Disciplina regolatrice delle procedure relativa all’adempimento degli accordi patrimoniali autonomi ed eventuali rispetto al giudizio di separazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato in una statuizione del 267.2018 che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare con un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti -e un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie, il riconoscimento della comproprietà della casa familiare e l’attribuzione di un diritto d’uso in favore del figlio).

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 c.p.c., potendo essa riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’articolo 1372 c.c.

Nella fattispecie pertanto la domanda di divisione dell’immobile in comproprietà costituente l’abitazione familiare dei coniugi, concesso in godimento alla prole per patto intercorso in sede di separazione consensuale, andava comunque proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell’articolo 710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta connessioni o interferenze sulle condizioni della separazione.