La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8263 del 28 aprile 2020 ha accolto il ricorso della seconda moglie di un ex dipendete pubblico che chiedeva una fetta più grande di pensione.
Rilanciando l’importanza dei legami stabili al di là delle nozze formali, la Corte di Cassazione con una interessante motivazione fa presente che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.
In altre parole, dice a chiare lettere la sezione lavoro, la convivenza prematrimoniale non può essere artificialmente parcellizzata solo perché, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio.Ciò non equivale a negare che il vincolo matrimoniale durante la separazione dei coniugi sia ancora in vita, ma significa attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all’interno del complessivo e articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote.
