Anche se si vantano crediti per spese straordinarie non si può sospendere il versamento del contributo per il mantenimento dei figli chiedendo la compensazione delle reciproche partite di credito

(Tribunale di Milano sentenza del 27.02.2020)

Questo il caso:

La sig.ra Y, atteso che il marito non aveva regolarmente versato quanto dovuto per il mantenimento dei figli, notificava al sig. X un atto di precetto intimando il versamento di quanto dovuto.

Il sig. X, con opposizione ex art. 615 c.p.c., eccepiva l’esistenza di un importante proprio controcredito per spese straordinarie sostenute per i figli da porre in compensazione con quanto dovuto alla ex moglie a titolo di mantenimento degli stessi .

In particolare il sig. X, evidenziando che “la sentenza di divorzio ha posto in capo alle parti un pari onere di rimborso spese sostenute per i figli della coppia”, evidenziando di avere sostenuto spese mediche, scolastiche e sportive, oltre a spese generali per la casa coniugale la metà delle quali grava sulla controparte, contestava la debenza di quanto intimato dalla ex moglie.

L’opposizione non è stata accolta.

Ed invero, secondo il Tribunale di Milano, al di là del fatto che: -pur  parendo  previsto  in  sentenza  una  contribuzione  pari  tra  i  genitori  nelle  predette  spese,  non  pare che detto diritto di credito sia al momento coperto da titolo; -per  la  parte  di  crediti  precettati  per  il  mantenimento  delle  figlie  minori, la  non  compensabilità  delle spese dovute per il mantenimento dei figli minori è costantemente ribadita in giurisprudenza, essendosi da  ultimo  sottolineato  che “il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.”(Cass. 23569/2016)

Deve poi evidenziarsi come tutti i crediti portati in compensazione siano contestati dalla controparte e quanto all’eccezione di compensazione del credito azionato in precetto con il controcredito vantato motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. -deve sul punto evidenziarsi come le SSUU della Corte di Cassazione abbiano recentemente precisato:

“A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità-che include il requisito della certezza -ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione -legale -a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

  1. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in  parte,  nel  suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
  2. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del  controcredito  opposto  in  compensazione(art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.”  (Cass. SSUU 23225/2016).