Assegnazione della casa coniugale e scelta tra i fratelli. 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19.561 del 9 marzo 2021 ha stabilito , seguendo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale il collegio ha inteso dare continuità, che l’assegnazione della casa familiare e’ finalizzata a perseguire l’esigenza di tutelare l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti e detta esigenza, che comporta una sostanziale equiparazione tra figlio minore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, è destinata, perciò, a permanere fino a quando ricorrono i presupposti giustificativi della speciale protezione.
 
Nella fattispecie la casa familiare è stata assegnata al genitore presso il quale è collocato il figlio più fragile psicologicamente, in questo caso perché provato dagli scontri fra madre e padre. Il ragazzo aveva deciso di vivere con il padre, aveva delle grandi fragilità psicologiche, mentre la sorella, al contrario, si era rifiutata di vivere con il papà in quanto coinvolto in un’inchiesta relativa a reati di natura sessuale.
 
Per i giudici l’abitazione deve essere assegnata a lui. Il collegio spiega che secondariamente, e’ valutazione meritale, insindacabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivata, come nella specie, quella relativa alla preminenza dell’esigenza di un figlio rispetto a quella dell’altra ad abitare nella casa familiare. In particolare i giudici del reclamo hanno giustamente ritenuto il giovane più fragile ed hanno altresì considerato vantaggioso, in conformità alla volontà espresse da ragazzo, un suo ritorno della villa di montagna, e cioè nella casa familiare, con il padre, con il quale viveva da quando volontariamente aveva cessato di abitare con la madre, per avere con quest’ultimo rapporto problematico ancora non risolto.