Spetta all’ex moglie che ha problemi di depressione e ansia un assegno di divorzio quando questa problematica psichiatrica compromette le sue capacità lavorative.
Questo è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 21.140 del 2 ottobre 2020 con cui è stato rigettato il ricorso dell’ex marito che chiedeva di revocare il contributo in favore della ex moglie affetta da patologie depressive.
Secondo l’uomo i giudici della corte di appello avrebbero sbagliato a ritenere cambiati i presupposti per il mantenimento dell’ex moglie non risultando dimostrato che lo stato di ansia di quest’ultima fosse idoneo a causarle una invalidità, e non ritenendo al contrario cambiata la situazione economica dello stesso .
La difesa del marito riteneva inoltre che fossero venuti meno gli elementi decisivi per la modifica del mantenimento in quanto il giudice di secondo grado non aveva esaminato in modo corretto i dati dei redditi e dei patrimoni delle parti dando valore invece al solo criterio del mantenimento del tenore di vita pregresso e attribuendo rilievo lo stato di salute dell’ex moglie anche se non pienamente dimostrato dai documenti agli atti.
La tesi sostenuta dalla difesa dell’ex marito non ha avuto successo davanti alla Suprema Corte che ha confermato l’assegno in favore della ex moglie ciò perché il giudice deve valutare la concreta possibilità del coniuge che chiede il mantenimento di procurarsi un reddito adeguato al proprio sostentamento e nella fattispecie la patologia ansiosa della donna era talmente forte da impedirle di trovare una nuova occupazione.
