L’assegno di mantenimento decorre dal deposito del ricorso di separazione consensuale

 

L’assegno di mantenimento decorre dal deposito del ricorso di separazione consensuale: il tempo necessario per la conclusione del procedimento non può pregiudicare chi lo ha attivato.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 41232/21.

La Corte d’Appello aveva ritenuto la decorrenza dell’assegno in favore del beneficiario e dei figli dalla data della domanda. Inoltre, aveva osservato che l’effetto obbligatorio dell’accordo doveva decorrere, in virtù della natura negoziale, dall’intesa stessa senza bisogno di alcuna omologa per dispiegare i suoi effetti.

Secondo il ricorrente in Cassazione, invece, la decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’assegno dovrebbe decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale.

La Suprema Corte non si è discostata dalla decisione presa dal giudice e, per questo, ha ritenuto il motivo infondato.

Al riguardo, ha ricordato che: “la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l’atto ha formato.

In altri termini, si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto, che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi separandi, destinato a essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa: e il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare allora a detrimento di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (sempre, si ripete, ove non sia diversamente stabilito o, come nella specie, ove non sia stabilito alcunché, ovvero che non sia precisato nulla sul punto di aggiuntivo o diverso dal provvedimento)”.