Bocciata l’istanza di sospensione degli incontri presentata dalla mamma durante il lockdown: essenziale per il figlio il diritto alla bigenitorialità malgrado l’emergenza sanitaria.

Il padre non collocatario può continuare a incontrare il minore nonostante l’istanza di sospensione della mamma preoccupata per la pandemia.
Il diritto del figlio a frequentare entrambi i genitori è tutelato dalla Costituzione.
Del resto le stesse linee guida del Governo emanate nel disporre il lockdown consentono gli spostamenti per esercitare il diritto di visita.
Tali assunti sono stati confermati con decreto n. 1882/20, pubblicato dalla sezione civile del tribunale dei minori di Roma dove il padre ha ottenuto il rigetto dell’istanza di sospensione delle visite al figlio minore presentata della mamma.
La sospensione non può essere realizzata in base al principio della bigenitorialità che assume rilievo nell’ordinamento internazionale, oltre che interno.
Il minore ha diritto a mantenere rapporti anche con il papà non collocatario in quanto la frequentazione con “l’altro” genitore fornisce un apporto essenziale al suo equilibrio psico-fisico.

Le misure che consentono di garantire il diritto del figlio vanno mantenute anche in tempi di emergenza epidemiologica: nel ribadire il divieto a uscire di casa i provvedimenti del Governo evidenziano infatti che al genitore non collocatario sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i minori presso l’altro genitore e condurli presso di sé, a condizione che avvengano nel rispetto delle modalità indicate dal giudice.