Non è corretto negare il pernottamento della bambina presso il padre solo perché ha mostrato una condotta immatura tacendo alla prima moglie e alla consulente del Tribunale d’ufficio che ha una nuova relazione affettiva.
Il conflitto fra i coniugi infatti non impedisce l’affidamento condiviso dei figli e la decisione del giudice va assunta in base al criterio dell’esclusivo interesse del minore.
Non è da confermare quindi un regime di visita disposto anni prima senza motivare perchè sarebbe da escludere il pernotto presso il padre. È quanto emerge dall’ordinanza 28883/20, pubblicata il 17 dicembre dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Ed invero, secondo la Corte di Strasburgo, serve un rigoroso controllo sulle «restrizioni supplementari», vale a dire quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori.
Nella categoria rientrano anche le ridotte modalità riconosciute dall’uomo che gli impediscono di creare una relazione strutturata con la figlia.
Per il minore la bigenitorialità è un diritto, nel senso che gli vanno garantiti una stabile consuetudine e salde relazioni affettive sia con la madre sia con il padre, nel dovere di entrambi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione del figlio, assicurandogli una crescita sana e equilibrata.
