Cosa rischia il genitore che impedisce all’altro di vedere i figli?

Come viene tutelato dalla legge il genitore ostacolato dall’altro nel diritto di visita dei figli?

La legge prevede diversi strumenti (sia di tipo civile che penale) a tutela del genitore al quale non è consentito di esercitare in modo pieno il proprio diritto di visita dei figli.

In primo luogo, quando vi sono degli oggettivi mutamenti nella situazione di vita dei minori (ad es. un trasferimento attuato arbitrariamente dal genitore che vive con i figli oppure un disagio manifestato dal bambino), il genitore interessato può chiedere una modifica dei provvedimenti riguardanti il minore e delle modalità degli incontri programmati stabiliti dal giudice.

Nel caso in cui, poi, ricorrono degli atteggiamenti finalizzati ad impedire gli incontri con la prole, il genitore può agire in sede penale, con una querela per il mancato rispetto degli ordini del giudice (sono infatti da considerarsi tali anche i provvedimenti della separazione riguardanti le modalità dell’affidamento dei figli).

E ancora, se un genitore è ostacolato dall’altro nelle visite ai figli, la legge gli riconosce uno specifico strumento finalizzato al ripristino delle relazioni familiari. Il nostro codice di procedura civile infatti prevede che, in caso di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare le decisioni in vigore riguardanti i figli e al contempo:

• ammonire il genitore inadempiente;
• disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
• disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro genitore;
• condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria (da 75 a di 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.