Efficacia della sentenza straniera di separazione nel giudizio di separazione in Italia

Tribunale di Cremona sentenza n. 141/2020 pubblicata il 19/03/2020

Il Tribunale di Cremona in una sentenza complessa resa in un altrettanto complessa vicenda di separazione di coniugi avente rilievo internazionale, ha chiarito, tra le altre cose, quale efficacia può avere la sentenza straniera di separazione tra i coniugi nel procedimento di separazione in Italia.

Orbene,  nel giudizio il “riconoscimento comunitario” alla  sentenza, in  quanto, dal  disposto  di cui agli artt.  27 reg. CE 2201/2003 e. 21 c. II reg. CE 4/2009 –in cui si prevede  che, in  caso  di  impugnazione  della  sentenza  di  cui  è  chiesto  il riconoscimento,  si  possa disporre la  sospensione  del  procedimento  di riconoscimento -si  ricava,  in  via  logica,  che la  mancanza  di  definitività del  provvedimento  straniero  non    costituisca in  sé motivo  per rifiutare riconoscimento dello stesso.

E’  invece  da  notarsi  un’altra  circostanza, che  appare dirimente  al  fine  di  negare il  riconoscimento “incidentale” alla  sentenza francese, ossia  il  fatto  che  nessuna  delle  parti in  causa abbia formulato istanza in tal senso.

Dall’esame complessivo dei regolamenti CE 2201/2003 e 4/2009 si  ricava  che, quando  viene  attribuito  al  Giudice  un  potere  di effettuare d’ufficio  delle  valutazioni  o  di sollevare  delle  questioni, ciò viene   espressamente detto: così  questo  potere  d’ufficio  è espressamente riconosciuto agli artt. 17 reg. CE 2201/2003 e 10 reg. CE 4/2009  riguardo  il  rilievo  d’ufficio  della  propria  “incompetenza internazionale”; così, ad esempio, viene detto ai precitati art. 19 reg. CE2201/2003  e  art.  12  reg. CE 4/2009 (riguardo il rilievo d’ufficio di  un fenomeno di “litispendenza comunitaria”).

Orbene, il tenore delle disposizioni di cui all’art. 21 c. IV reg. CE  2201/2003  e di  cui  all’art.  40  reg.  CE  4/2009,  ossia  delle disposizioni disciplinanti il riconoscimento “incidentale” di una decisione resa  da  un    Giudice comunitario  concernente  l’attribuzione    della responsabilità  genitoriale  concernente  l’assegno  di  mantenimento a favore   di   un   minore, è   tale   per   cui non   si può   ricavare   che l’attribuzione al Giudice il potere  di valutare d’ufficio le condizioni per  la  riconoscibilità di una  decisione comunitaria, è  tale da ricavarsi per  cui solo  in  presenza  di  un’istanza di  una  parte  per  il riconoscimento “incidentale” di una sentenza straniera, il Giudice possa  effettuare  tale  valutazione.

Infatti, l’art.  21  c.  IV  reg. CE 2201/2003   recita “se il riconoscimento di una decisione è  richiesto in via  incidentale  dinanzi  ad  una  Autorità  giurisdizionale  di  uno  Stato membro,  questa  può  decidere  al  riguardo”:  l’utilizzo  del  verbo “richiedere”  è  indicativo  che  il  riconoscimento “incidentale” di  una decisione straniera presuppone un’istanza di parte. Quanto all’art. 40 reg. CE 4/2019, nella  norma  sono  dati  vari  passaggi  che rendono più che evidente come il riconoscimento “incidentale” presupponga un’istanza di parte: così, al c. I dell’art. 40 si dice “la parte che intende invocare in un altro  Stato  membro  una  decisione…  “;  così,  al  c.  II, si  dice  “se necessario,  l’autorità  giurisdizionale  dinanzi  alla  quale  è  invocata  la decisione    riconosciuta può    chiedere    alla    parte che    intende avvalersene…”.

Nel  caso  di  specie  è  dato  che  nessuna  delle  parti  in  causa  abbia chiesto   il   riconoscimento “incidentale” della   sentenza   francese del 4.6.2019:  non  la  …., che  è rimasta  contumace fino  al  termine del processo;  non il …..

Per quanto sia stato esso ricorrente a produrre agli   atti   del   presente   giudizio la   sentenza francese  (all’udienza  del 19.9.2019), è da ritenersi che questa produzione sia stata fatta solo al fine di  dare  completezza  documentale  al proprio  ricorso,  solo  al  fine  di aggiornare questo Tribunale in ordine gli sviluppi della causa in Francia, non   sottintendendo e   non   intendo   proporre   (implicitamente)   una richiesta di riconoscimento “incidentale” di tale sentenza; del resto, nel momento  in  cui  ha  prodotto  in  giudizio la  sentenza  francese,  il  …. ha  precisato  le  conclusioni  e  ha  specificato  di  ritenere  la  sentenza  non riconoscibile  (per  le ragioni  sopra  esposte,  al  §  3.2.3.),  non  ha  chiesto dichiararsi inammissibile il proprio ricorso (come avrebbe dovuto fare, se avesse voluto chiedere il riconoscimento “incidentale” della sentenza: cfr. verbale udienza del 19.9.2019