Efficacia della sentenza straniera di separazione nel giudizio di separazione in Italia
Tribunale di Cremona sentenza n. 141/2020 pubblicata il 19/03/2020
Il Tribunale di Cremona in una sentenza complessa resa in un altrettanto complessa vicenda di separazione di coniugi avente rilievo internazionale, ha chiarito, tra le altre cose, quale efficacia può avere la sentenza straniera di separazione tra i coniugi nel procedimento di separazione in Italia.
Orbene, nel giudizio il “riconoscimento comunitario” alla sentenza, in quanto, dal disposto di cui agli artt. 27 reg. CE 2201/2003 e. 21 c. II reg. CE 4/2009 –in cui si prevede che, in caso di impugnazione della sentenza di cui è chiesto il riconoscimento, si possa disporre la sospensione del procedimento di riconoscimento -si ricava, in via logica, che la mancanza di definitività del provvedimento straniero non costituisca in sé motivo per rifiutare riconoscimento dello stesso.
E’ invece da notarsi un’altra circostanza, che appare dirimente al fine di negare il riconoscimento “incidentale” alla sentenza francese, ossia il fatto che nessuna delle parti in causa abbia formulato istanza in tal senso.
Dall’esame complessivo dei regolamenti CE 2201/2003 e 4/2009 si ricava che, quando viene attribuito al Giudice un potere di effettuare d’ufficio delle valutazioni o di sollevare delle questioni, ciò viene espressamente detto: così questo potere d’ufficio è espressamente riconosciuto agli artt. 17 reg. CE 2201/2003 e 10 reg. CE 4/2009 riguardo il rilievo d’ufficio della propria “incompetenza internazionale”; così, ad esempio, viene detto ai precitati art. 19 reg. CE2201/2003 e art. 12 reg. CE 4/2009 (riguardo il rilievo d’ufficio di un fenomeno di “litispendenza comunitaria”).
Orbene, il tenore delle disposizioni di cui all’art. 21 c. IV reg. CE 2201/2003 e di cui all’art. 40 reg. CE 4/2009, ossia delle disposizioni disciplinanti il riconoscimento “incidentale” di una decisione resa da un Giudice comunitario concernente l’attribuzione della responsabilità genitoriale concernente l’assegno di mantenimento a favore di un minore, è tale per cui non si può ricavare che l’attribuzione al Giudice il potere di valutare d’ufficio le condizioni per la riconoscibilità di una decisione comunitaria, è tale da ricavarsi per cui solo in presenza di un’istanza di una parte per il riconoscimento “incidentale” di una sentenza straniera, il Giudice possa effettuare tale valutazione.
Infatti, l’art. 21 c. IV reg. CE 2201/2003 recita “se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una Autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo”: l’utilizzo del verbo “richiedere” è indicativo che il riconoscimento “incidentale” di una decisione straniera presuppone un’istanza di parte. Quanto all’art. 40 reg. CE 4/2019, nella norma sono dati vari passaggi che rendono più che evidente come il riconoscimento “incidentale” presupponga un’istanza di parte: così, al c. I dell’art. 40 si dice “la parte che intende invocare in un altro Stato membro una decisione… “; così, al c. II, si dice “se necessario, l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene…”.
Nel caso di specie è dato che nessuna delle parti in causa abbia chiesto il riconoscimento “incidentale” della sentenza francese del 4.6.2019: non la …., che è rimasta contumace fino al termine del processo; non il …..
Per quanto sia stato esso ricorrente a produrre agli atti del presente giudizio la sentenza francese (all’udienza del 19.9.2019), è da ritenersi che questa produzione sia stata fatta solo al fine di dare completezza documentale al proprio ricorso, solo al fine di aggiornare questo Tribunale in ordine gli sviluppi della causa in Francia, non sottintendendo e non intendo proporre (implicitamente) una richiesta di riconoscimento “incidentale” di tale sentenza; del resto, nel momento in cui ha prodotto in giudizio la sentenza francese, il …. ha precisato le conclusioni e ha specificato di ritenere la sentenza non riconoscibile (per le ragioni sopra esposte, al § 3.2.3.), non ha chiesto dichiararsi inammissibile il proprio ricorso (come avrebbe dovuto fare, se avesse voluto chiedere il riconoscimento “incidentale” della sentenza: cfr. verbale udienza del 19.9.2019
