In merito da segnalare un’interessante sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale la parte nel giudizio di divisione può contestare anche in appello la stima del ctu che detrae dal valore del bene il diritto di abitazione riconosciuto all’ex coniuge in sede di separazione personale.

La critica al criterio utilizzato, infatti, può essere formulata con un apposito motivo di gravame senza che ciò implichi la proposizione di una domanda nuova.

Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 8194/20 del 27 aprile che ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti della moglie separata.

La vicenda: Il ricorrente ha convenuto in giudizio la ex moglie al fine di procedere allo scioglimento della comunione esistente sull’immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione legale, e successivamente adibito a casa familiare, che era stato assegnato alla donna in sede di separazione consensuale.

Il tribunale ha disposto la divisione assegnando la proprietà dell’appartamento alla convenuta e condannando la stessa a versare una somma all’ex marito. Contro la decisione l’uomo ha proposto impugnazione sostenendo che il tribunale non aveva computato nel valore del bene anche il diritto di abitazione della donna così riducendo la sua quota di conguaglio.

La corte ha però respinto il ricorso rilevando che la stima come operata dal ctu non era stata oggetto di contestazioni da parte del difensore dell’uomo in primo grado nemmeno nella comparsa conclusionale con la conseguenza che ogni contestazione era ormai tardiva.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che il motivo di appello proposto era del tutto conforme al dettato del codice di rito dal momento che la contestazione relativa all’incidenza del diritto di abitazione mirava a individuare l’esatto ammontare della quota di spettanza del ricorrente.

La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato che il mezzo di gravame ha denunciato la contraddittorietà ed erroneità della sentenza del tribunale, ritenendo che non avesse tenuto conto della natura del diritto spettante al coniuge assegnatario. In particolare il fatto che si trattasse di un diritto personale atipico di godimento, ordinato alla tutela della prole, imponeva di ritenere che lo stesso venisse meno una volta attribuita la piena proprietà del bene in sede di scioglimento della comunione.

Ora, ha proseguito la Cassazione, a fronte di una decisione del giudice di prime cure che si era essenzialmente limitata a recepire le indicazioni del ctu, senza approfondire le ragioni per le quali il diritto di abitazione avrebbe inciso sulla stima del bene, anche in sede di divisione, la contestazione formulata dall’appellante risultava idonea a contestare la correttezza della decisione di primo grado, e imponeva al giudice di appello di verificare la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente.