Il divorzio breve
Il divorzio breve è disciplinato dalla legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi (a seconda dei casi) il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.
La riforma sul “divorzio breve” ha rappresentato una svolta epocale per il Paese e per tutte le coppie che attendevano da tempo questa misura per poter mettere “velocemente” una pietra sopra sul passato e rifarsi una nuova vita.
Le recenti disposizioni modificano la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, rimasta immutata per circa 30 anni, riducendo i tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale.
Con la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce notevolmente i tempi della separazione.
In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
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