Il reddito di cittadinanza istituito dalla neonata Legge n. 26 del 29 marzo 2019, attribuendo il diritto ad un introito costituisce giustificato motivo sopravvenuto per rivedere le decisioni relative al mantenimento del coniuge.
L’assegno di divorzio o l’assegno di mantenimento derivante dalla separazione possono essere modificati quando, dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione, sopravvengano mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi.
Tali sopravvenienze non sono da sole sufficienti a legittimare la revisione dell’assegno, è necessario che esse siano anche idonee a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell’assegno (Cass. 20.01.2020 n. 1119; Cass. 23.04.19 n. 11177; Cass. 13.01.17 n. 787, Cass. 30.09.16 n. 19605; Cass. 8.05.13 n. 10720; Cass. 08.05.08 n. 11487; Cass. 01.08.03 n. 11720).
Non possono essere presi in considerazione circostanze e fatti già valutati in precedenza, ma solo nuove sopravvenienze e solo quelle di rilevanza tale da alterare l’equilibrio economico raggiunto tra i coniugi con la precedente decisione, sia essa concordata consensualmente o accertata giudizialmente. Solo qualora ricorrano tali presupposti, può sorgere l’interesse ad agire in giudizio per chiedere l’eliminazione, ovvero la riduzione, o l’aumento dell’assegno di mantenimento o di divorzile già disposto .
In particolare, in una recente sentenza il Tribunale di Frosinone ha statuito che con la sopravvenienza di una entrata reddituale in favore della ex moglie, essendole stato riconosciuto il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, con corresponsione in suo favore di un importo mensile di circa euro 450,00/500,00, per un periodo apprezzabile di tempo e con possibilità di proroga, tale da far considerare sufficientemente stabile il beneficio economico ricevuto, è legittima e va accolta la domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento che il marito era obbligato a pagarle.
