INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA COL PRECEDENTE COMPAGNO E DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE
Il caso: una donna domanda all’ex coniuge la corresponsione dell’assegno divorzile adducendo la sopravvenienza di circostanze per le quali non è in grado di potersi mantenere e di essere autonoma dal punto di vista economico.
La Corte di Appello di Bologna con una recente sentenza ha accolto la domanda della donna richiamando il consolidato indirizzo del Supremo Collegio in materia di scioglimento del matrimonio e adeguamento alle intervenute mutate condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi secondo cui “La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che non solo il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, ma che anche il giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione ”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 28/01/2005 ed altre conformi).
In particolare, nel merito , la Corte ha ritenuto che l’assegno debba essere riconosciuto in favore della richiedente atteso il sopravvenire di mutamenti (collegati alla evoluzione delle condizioni economiche delle parti) che lo giustificano.
Non risultava infatti contestato che la richiedente avesse allo stato interrotto la convivenza con il precedente compagno. Neppure risultava contestato che la stessa fosse priva di redditi e che , sia per età (sessanta anni) che a causa di una maturata invalidità (documentata in atti), non fosse più in grado di reperire una attività lavorativa che le consentisse l’autosufficienza economica.
Relativamente a questo aspetto prosegue la Corte affermando che neppure va sottovalutato che, sin dall’inizio della vita matrimoniale la richiedente si era dedicata alla famiglia e alla crescita e cura dei figli avuti dal coniuge.
Quest’ultimo poi per contrastare la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile da parte della ex moglie ,si era limitato a dedurre un peggioramento delle sue condizioni di salute a cui tuttavia non aveva fatto seguito anche la prova di una contrazione dei redditi da lavoro e da rendite immobiliari.
La corte di Appello di Bologna ha così riconosciuto alla istante un assegno divorzile nella misura di € 350 mensili con decorrenza dalla presentazione del ricorso in riassunzione oltre rivalutazione annuale ex indici ISTAT consueti.
