Interessante una recente sentenza del Tribunale di Rimini ove Le prove raccolte avevano consentito di ritenere dimostrato che la crisi dell’unione matrimoniale era da imputarsi alle reiterate condotte ingiuriose e violente poste in essere dal marito nei confronti della Moglie.
Ricorda il Tribunale riminese infatti che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, le violenze fisiche sono considerate violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio che, anche se concretizzate in un unico episodio, possono fondare la pronuncia di separazione personale e la dichiarazione di addebito della stessa all’autore di queste condotte; il giudice del merito è in questi casi dunque esonerato da qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta tenuta dalla vittima durante il matrimonio, essendo altresì irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (così Cass.Civ. ordinanza n. 7388/2017).
Nel caso di specie, le violenze fisiche e morali reiterate subite dalla …anche alla presenza di terzi per tutta la durata della vita matrimoniale integrano senza dubbio violazione gravissima dei doveri coniugali tale da fondare la pronuncia di addebito della separazione.
