Preliminarmente devesi ricordare che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.
Il descritto revirement suscito’ un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente e’ sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’1. 1 luglio 2018, n. 18287, puo’ essere condensata nelle seguenti asserzioni:
a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017);
b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa);
d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6;
e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/ inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessita’ della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (eta’, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessita’ di un accertamento rigoroso del nesso di causalita’ tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarieta’ postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost..

Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entita’, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’eta’ dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ne’ al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

E’ innegabile, infine, quanto al problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimita’, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico.