Per le spese straordinarie il collocatario non deve prima avvisare l’altro genitore e acquisirne il consenso perché si tratta di decisione di maggiore interesse per il minore: la controparte che non è d’accordo deve esprimere subito validi motivi di dissenso.
Dopo la separazione fra i coniugi il collocatario o affidatario dei minori può farsi rimborsare anche le spese straordinarie in favore dei figli che non incontrano il consenso dell’altro genitore, a patto che non siano voluttuarie ma rispondono agli interessi dei beneficiari e siano compatibili con le condizioni della famiglia.
Se la controparte rifiuta di contribuire sarà il giudice a verificare l’utilità e la sostenibilità degli esborsi. La bigenitorialità non impone la concertazione sulle spese straordinarie: quando il coniuge rifiuta di contribuire è il giudice a stabilire se gli oneri sono stati sostenuti nell’interesse dei figli.
In questo senso si è recentemente espresso il Tribunale di Crotone con la sentenza numero 707 del 13 agosto 2020.
