L’efficacia della revoca o della modifica dell’assegno decorre dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione.

Circa l’efficacia della revoca o della modifica dell’assegno di mantenimento merita un accenno una recente sentenza del 20.01.2020 del Tribunale di Sulmona.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. A ha introdotto il giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta nell’ambito della procedura esecutiva n. ….deducendo che con atto di pignoramento presso terzi la sig.ra B aveva agito nei confronti del l’A in forza del decreto di omologa della separazione del ………2009 per il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge per una somma complessiva di €…

Con ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. il sig.A proponeva formale opposizione avverso il suddetto pignoramento contestando l’illegittimità della somma azionata e deducendo la sussistenza di controcrediti da porre in compensazione;

Con ordinanza del ….il G.E. rigettava l’istanza di sospensione in quanto i controcrediti da porre in compensazione erano ancora oggetto di accertamento dinanzi al Tribunale di Pescara e che, in ogni caso, residuava comunque un credito a favore della sig.ra B eccedente la somma pignorata, disponendo con separata ordinanza l’assegnazione delle somme pignorate.
A sostegno della citata azione l’attore ha quindi eccepito: l’erroneità dell’ammontare richiesto dalla B stante la revoca dell’assegno di mantenimento di € 400 stabilito a favore del la moglie con sentenza n. …..del…… del Tribunale di Pescara e

l’avvenuto pagamento di dieci mensilità a far data dal maggio 2009, con la sussistenza di un residuo in favore della convenuta pari € ….

L’insussistenza del credito stante la presenza di controcrediti del B. Invero, sin dal …., l’attore ha sostenuto interamente le spese per il mantenimento dei figli presso di lui collocati per una somma complessiva di € …da porre, nella misura del 50% a carico della madre.

Inoltre, la B sarebbe comunque debitrice nei confronti del sig. A in base al pendente giudizio di divisione n. …. incardinato dinanzi al Tribunale di Pescara

L’attore concludeva, pertanto, chiedendo l’accertamento della sussistenza dei controcrediti da porre in compensazione con il credito vantato da B e di dichiarare l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa per inesistenza del credito dedotto nell’atto di pignoramento.

Con comparsa del ……… si costituiva in giudizio B contestando in fatto e in diritto la pretesa dell’attore.

In particolare, la B evidenziava la correttezza delle somme precettate a titolo di mantenimento, l’impossibilità di porre in compensazione le somme di cui al giudizio di divisione ancora in fase istruttoria e delle somme per spese

straordinarie dei figli.

Espletata l’istruttoria con l’escussione dei testi, la causa veniva trattenuta in Decisione.

IN DIRITTO

In primo luogo, l’attore contesta la legittimità della somma azionata dalla B a titolo di mantenimento nell’ambito della procedura esecutiva stante la richiesta di ben venti mensilità non dovute (da ……) con detrazione della somma di ….corrisposta in forza del pignoramento del credito verso il terzo.

In particolare, l’attore sostiene che non sono dovute le mensilità relative all’anno ….in considerazione dell’avvenuta revoca dell’assegno di mantenimento con sentenza del Tribunale di Pescara da far decorrere dal

momento della domanda, ossia dal gennaio 2017.

Dall’analisi dei documenti depositati dalla B, risulta che il credito azionato nella procedura esecutiva riguarda le mensilità da …, data in cui è stata disposta la revoca dell’assegno di mantenimento.

Orbene, appare evidente che non sono fondate le deduzioni dell’attore in ordine alla necessità di detrarre le mensilità da …………in quanto non sono state oggetto della richiesta da parte della convenuta.

Risulta fondata, invece, l’eccezione relativa alla necessità di scomputare dal credito azionato le mensilità dovute per l’assegno di mantenimento dalla data di deposito della domanda di divorzio con richiesta di revoca del

suddetto assegno.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sostenuto che l’efficacia della revoca o della modifica dell’assegno deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2018) 11-09-2018, n. 22108; conformi Cass. n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057/06).

 Considerato, dunque, che la domanda di divorzio è stata proposta in data ….., dall’importo azionato va detratta la somma relativa a cinque mensilità (da gennaio a maggio 2017).

Non è fondata, invece, la deduzione in ordine alla necessità di compensare con il credito azionato, le somme dedotte nel giudizio di divisione pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Pescara trattandosi di credito ancora in corso di accertamento.

Invero, come dedotto anche dal G.E. nell’ordinanza del …,“se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”(Cass., Sez. Un., Sent. 15.11.2016, n. 23225).

Al pari, non possono essere dedotte in compensazione le somme relative alle spese straordinarie sostenute dal A per i figli a lui affidati, non trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile.

Secondo un’opinione consolidata nella giurisprudenza, la certezza sull’esistenza del diritto opposto in compensazione sarebbe requisito essenziale del suddetto credito il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell’an che nel quantum debeatur.

La finalità estintiva e satisfattoria dell’istituto della compensazione non potrebbe, altrimenti, raggiungersi nel caso in cui residui la possibilità di contestare in un momento successivo l’obbligazione fatta valere dall’eccipiente (Cass. sentenze nn. 620 del 1970, 6820 del 2002, 25272 del 2010, 8338 del 2011, 16844 del 2012).

Infatti, tali somme, seppur documentate, non risultano esigibili non essendo contenute in nessun titolo giudiziale in quanto né nella sentenza di omologazione della separazione né nella sentenza di divorzio veniva stabilito nulla circa il mantenimento della prole e la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.

Alla luce di tali considerazioni, l’azione esecutiva intrapresa da B è legittima, stante la sussistenza di un credito della stessa a cui va detratto il solo importo di cinque mensilità per l’anno 2017.

Stante la parziale soccombenza dell’attore, le spese di lite vanno poste a carico di quest’ultimo nella quota di due terzi mentre vanno compensate per la restante quota.

PQM

Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

-In parziale accoglimento dell’opposizione, dichiara non dovute da A

le somme relative alle mensilità da …dell’assegno di mantenimento previsto a favore di B;

-rigetta nel resto la domanda proposta da A.

-Condanna A al rimborso delle spese giudiziali nella misura di due terzi a favore di B

-Compensa le spese per la restante quota