La legge n°219 del 10 dicembre 2012, ha espressamente previsto, all’art. 315 bis, co. 3, c.c . che “ Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano”.

Nonostante il decorso di oltre 6 anni dalla predetta novella legislativa, tutt’oggi numerose sono le procedure giudiziarie in cui, in spregio del suddetto chiaro dettato normativo, le corti territoriali assumono decisioni in punto di affido di figli minori senza alcuna previa loro audizione ovvero senza motivare le ragioni poste alla base della loro mancata audizione.

Al fine di chiarire la portata dell’obbligo motivazionale in caso di omessa audizione di un minore infradodicenne, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°10774 del 17 aprile 2019.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul punto, preliminarmente chiarisce, sulla scorta dei principi recentemente affermati, con ordinanza n°12957 del 24 maggio 2018, che, “in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori”: “l’audizione del minore infra dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità”; a ciò consegue l’obbligo per il giudice “…di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale di ascolto” qualora: ritenga di non procedere a detta audizione ritenendo “…il minore infra dodicenne incapace di discernimento…” ovvero “…l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore…”; “…opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico”.

Applicando i suddetti principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza di Corte d’Appello, affinché emettesse nuova sentenza stabilendo la collocazione del minore e le modalità di frequentazione dello stesso con l’altro genitore, all’esito dell’audizione del figlio, ritenuta a tal fine “determinante”