Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori gli stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Il caso:
La ricorrente versa in comprovate gravi condizioni di salute tali per cui alla stessa è stata certificata una invalidità civile del 60% con una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%.
Il reddito prodotto dalla sig.ra XXX, anche in ragione delle sopra illustrate condizioni, ammonta oggi ad € xxx annui: la ricorrente lavora part time presso xxxxx e percepisce una busta paga mensile di € xxxxx mentre per la casa ove attualmente risiede coi figli la donna sostiene una spesa mensile di € xxxx..
La ricorrente, nel tentativo di recuperare coattivamente il contributo per il mantenimento dei figli a carico del coniuge, ha recentemente azionato esecuzione mobiliare presso terzi (Tribunale di Rimini RG xxx) che è risultata però assolutamente incapiente avendo dichiarato il terzo pignorato datore di lavoro che il sig. xxxx. intrattiene con detta società solo un contratto di lavoro a chiamata, con l’indicazione di un reddito mensile di € xxxxx
Il reddito della ricorrente non è affatto sufficiente per poter adempiere lei sola al mantenimento dei figli minori, doveri ai quali il coniuge è rimasto totalmente inadempiente ed indifferente, mentre i genitori del sig. xxxx, godono di una situazione economica molto agiata: sono titolari di una buona pensione, sono proprietari di numerose unità immobiliari (docc. xxxx) che, per quel che è dato sapere, sono in parte locate, hanno di recente acquistato un’auto nuova, xxxx
La ricorrente ritiene chiede che il Tribunale di Rimini disponga l’intervento economico dei nonni paterni, a norma dell’art. 316 bis co. 1 c.c., i quali, pur godendo rispettivamente di una situazione economica agiata sono rimasti finora insensibili alle richieste bonarie formulate da parte istante.
Decisione:
Il Tribunale di Rimini, ritenuto che sono gli stessi nonni convenuti ad affermare che il padre può assicurare ai figli il necessario solo attraverso il loro aiuto economico, stante la impossibilità/difficoltà del padre stesso di procurarsi reddito;
ritenuto che la ricorrente, a causa sia delle sue condizioni di salute ( documentate: invalidità per limitazione funzionale xxx ed interventi chirurgici xxx; sono evidentemente ridotte le possibilità di lavoro fisico ) , non abbia la possibilità di procurarsi sostanze economiche ulteriori, e che quelle in suo possesso non siano adeguate a mantenere in modo dignitoso i figli con lei conviventi; d’altra parte, la necessità del contributo paterno per i figli era stata dagli stessi coniugi stabilito in sede di separazione consensuale ; ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di legge per l’intervento suppletivo dei nonni paterni, i quali sono muniti di pensione e proprietari di alcuni immobili;
ritenuto, quanto alla misura di tale contributo, che – valutate le condizioni economiche degli obbligati– il contributo dei nonni possa ragionevolmente essere determinato in € xxxx mensili, rivalutabili annualmente secondo l’ISTAT e da corrispondere entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
PQM
Ingiunge ai convenuti in solido, ascendenti paterni dei minori xxx., di versare alla ricorrente , madre dei minori, l’assegno mensile di € xxxx rivalutabili annualmente secondo l’ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario.
