Nuovo nucleo familiare e modifica dell’assegno di mantenimento.
Oltre alle modifiche in termini di reddito, un altro fatto idoneo a comportare una riduzione o un aumento dell’entità dell’assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è costituito dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell’altro coniuge e dei figli, ovvero dal fatto della nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione, anche more uxorio.
È pacifico che la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l’estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento.
Secondo l’orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei “rapporti all’interno della nuova famiglia” (Cass. n. 16789/2009), occorre tenere conto in tema di revisione dell’assegno di mantenimento dell’incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell’assegno, “siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all’istante – in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti – di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali” (Cass. n. 18367/2006).
Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell’obbligato, derivanti anche dall’eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell’obbligato stesso.
A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall’obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all’esborso che le capacità patrimoniali dell’obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell’obbligato, valutata anche alla luce dell’apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008).
In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto anche della circostanza della convivenza more uxorio dell’avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale.
Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi legittimare la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, purché si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011).
