Opposizione  del marito al pignoramento  presso  terzi  della moglie per nullità di una clausola trasfusa nella sentenza di divorzio.

 

Con  ricorso ex  art  615,  co.2,  cpc  XXX ha  proposto  opposizione  al pignoramento  presso  terzi  notificato  su istanza  dell’ex  coniuge  YYYY per ottenere  il  pagamento  della  somma  di  €  18.620,86 a essa   dovuta   a   titolo   di mantenimento in forza della sentenza di divorzio congiunto n. …emessa dal Tribunale di … in  data  5.2.2008,  passata  in  giudicato  in  data 14.5.2008. 

A  sostegno dell’opposizione il XXX ha eccepito la nullità della clausola trasfusa nella sentenza di divorzio con  la quale si era  impegnato  a  corrispondere  all’ex  coniuge  un assegno mensile di € 410,00 quale contributo al mantenimento per tutto il tempo fino a quando la  suddetta  non  sarà  in  grado  di  sostenersi  autonomamente  o  passerà    a  nuove  nozze, prevedendo detta clausola una  condizione  risolutiva  meramente  potestativa  vietata dall’art. 1355  cc. In  subordine, ha eccepito l’annullabilità della clausola per  vizio  del consenso sul presupposto che l’ex coniuge avesse occultato il proprio status d’invalida civile e di essere nelle condizioni di percepire le prestazioni previdenziali previste dalla legge. Sospesa l’esecuzione con ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione, l’opposta, YYYY,  ha  ritualmente  introdotto  il giudizio  di  merito  nel  termine  fissato  dal giudice dell’esecuzione. Instauratosi  il  contraddittorio, si  è costituito  il  YYY per  chiedere  l’accoglimento dell’opposizione.

Con   sentenza   del ….  il  Tribunale  di  … ha  rigettato  l’opposizione, dichiarando  testualmente l’esistenza  del  diritto  di  procedere  ad  esecuzione  forzata  di YYYY in danno di YYY sulla scorta della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. …del2008 del Tribunale di …..

Avverso  la  sentenza  ha  proposto  appello  il  YYY affidato a un  unico  motivo  con  il quale lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i motivi posti a base  dell’opposizione  all’esecuzione,  siccome  incentrati  sulla  presunta  invalidità dell’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto, dovessero essere fatti valere mediante l’impugnazione  del  titolo  esecutivo  o  con  il procedimento  di  modifica delle   condizioni   di   divorzio   ex   art.9   L   898/1970,  ma  non  con  l’opposizione all’esecuzione, essendo noto che in detta sede possono farsi valere solo  fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione di pagamento successivi alla formazione del titolo.

La  YYYY si  è  costituita  per  chiedere  il  rigetto  dell’appello .

Le valutazioni della Corte: L’appello non è fondato.

Il  Tribunale  di  ….,  affermando che  la  dedotta  invalidità  della  clausola  negoziale trasfusa nella sentenza di divorzio congiunto  emessa inter partes nel 2008 e passata in giudicato non  costituisca valido motivo per negare il diritto della YYYY di procedere a esecuzione forzata, ha correttamente applicato i principi che regolano la materia.

Ed  invero, pur  dovendosi  convenire  con  la  difesa  dell’appellante che la  sentenza  di divorzio congiunto ha  natura  del  tutto  particolare  perché  con  essa  il  giudice incide  sul vincolo matrimoniale mentre sull’accordo tra i coniugi, di natura contrattuale, si limita a effettuare  un  controllo  esterno, valutandone  cioè  la  conformità  alle norme di  diritto inderogabili (cfr.Cass 18066/2014; Cass. 19540/2018), v’è da rilevare, in via del tutto incidentale, che laddove  l’accordo qui  impugnato fosse  stato  affetto  da  nullità  per contrarietà alle norme imperative(nella specie presunta nullità della clausola risolutiva meramente  potestativa),  come  assume  parte  appellante, il  Tribunale avrebbe  dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei patti e negare il divorzio congiunto.

Ma venendo al tema che qui interessa, non si può fare a meno di osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità l’ambito e la sede delle contestazioni dei titoli esecutivi vada determinato facendo esclusivo riferimento alla tipologia del titolo esecutivo, ossia verificando se il titolo esecutivo sia giudiziale o stragiudiziale.

Nel primo caso l’opposizione all’esecuzione forzata può essere proposta per fare valere unicamente   fatti   posteriori   alla   formazione   del   provvedimento   costituente   titolo esecutivo, non  essendo  ammissibile  un  controllo  a  ritroso  della  legittimità  e  della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell’impugnazione tipica e del procedimento che  ad  essa  consegue; nel caso  di titolo  esecutivo  stragiudiziale,  non  ricorrendo l’esigenza di garantire l’intangibilità del giudicato, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva  del  creditore  con  la  stessa  pienezza  dei  mezzi  di  difesa  consentita  nei confronti  di  una  domanda  di  condanna  o  di  accertamento  del  debito  e  il  giudice dell’opposizione  può  rilevare  d’ufficio  non  solo  l’inesistenza,  ma  anche  la  nullità  del titolo  esecutivo  nel  suo  complesso  o  in  singole  sue  parti,  non  vigendo  in  materia  il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi d’impugnazione (Cass. n. 1724del 1977; Cass. 21293/2011).Ciò   che,   in   definitiva, rileva per   stabilire   i motivi  deducibili  con  l’opposizione all’esecuzione è solo  la  natura, giudiziale  o  stragiudiziale, del  titolo  esecutivo, poiché solo  per  questi  ultimi non  assume  rilievo  la  distinzione  tra  eventi  estintivi  anteriori  e posteriori  al  processo  di  formazione  del  titolo,  non  esistendo  i  limiti  e  le  preclusioni derivanti  dallo  svolgimento  di  un  precedente  giudizio e il  debitore  può  opporre,  nei limiti legislativamente previsti, tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore se questi avesse agito in sede di cognizione anziché esecutivamente.