Opposizione del marito al pignoramento presso terzi della moglie per nullità di una clausola trasfusa nella sentenza di divorzio.
Con ricorso ex art 615, co.2, cpc XXX ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi notificato su istanza dell’ex coniuge YYYY per ottenere il pagamento della somma di € 18.620,86 a essa dovuta a titolo di mantenimento in forza della sentenza di divorzio congiunto n. …emessa dal Tribunale di … in data 5.2.2008, passata in giudicato in data 14.5.2008.
A sostegno dell’opposizione il XXX ha eccepito la nullità della clausola trasfusa nella sentenza di divorzio con la quale si era impegnato a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di € 410,00 quale contributo al mantenimento per tutto il tempo fino a quando la suddetta non sarà in grado di sostenersi autonomamente o passerà a nuove nozze, prevedendo detta clausola una condizione risolutiva meramente potestativa vietata dall’art. 1355 cc. In subordine, ha eccepito l’annullabilità della clausola per vizio del consenso sul presupposto che l’ex coniuge avesse occultato il proprio status d’invalida civile e di essere nelle condizioni di percepire le prestazioni previdenziali previste dalla legge. Sospesa l’esecuzione con ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione, l’opposta, YYYY, ha ritualmente introdotto il giudizio di merito nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il YYY per chiedere l’accoglimento dell’opposizione.
Con sentenza del …. il Tribunale di … ha rigettato l’opposizione, dichiarando testualmente l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di YYYY in danno di YYY sulla scorta della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. …del2008 del Tribunale di …..
Avverso la sentenza ha proposto appello il YYY affidato a un unico motivo con il quale lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i motivi posti a base dell’opposizione all’esecuzione, siccome incentrati sulla presunta invalidità dell’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto, dovessero essere fatti valere mediante l’impugnazione del titolo esecutivo o con il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art.9 L 898/1970, ma non con l’opposizione all’esecuzione, essendo noto che in detta sede possono farsi valere solo fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione di pagamento successivi alla formazione del titolo.
La YYYY si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello .
Le valutazioni della Corte: L’appello non è fondato.
Il Tribunale di …., affermando che la dedotta invalidità della clausola negoziale trasfusa nella sentenza di divorzio congiunto emessa inter partes nel 2008 e passata in giudicato non costituisca valido motivo per negare il diritto della YYYY di procedere a esecuzione forzata, ha correttamente applicato i principi che regolano la materia.
Ed invero, pur dovendosi convenire con la difesa dell’appellante che la sentenza di divorzio congiunto ha natura del tutto particolare perché con essa il giudice incide sul vincolo matrimoniale mentre sull’accordo tra i coniugi, di natura contrattuale, si limita a effettuare un controllo esterno, valutandone cioè la conformità alle norme di diritto inderogabili (cfr.Cass 18066/2014; Cass. 19540/2018), v’è da rilevare, in via del tutto incidentale, che laddove l’accordo qui impugnato fosse stato affetto da nullità per contrarietà alle norme imperative(nella specie presunta nullità della clausola risolutiva meramente potestativa), come assume parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei patti e negare il divorzio congiunto.
Ma venendo al tema che qui interessa, non si può fare a meno di osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità l’ambito e la sede delle contestazioni dei titoli esecutivi vada determinato facendo esclusivo riferimento alla tipologia del titolo esecutivo, ossia verificando se il titolo esecutivo sia giudiziale o stragiudiziale.
Nel primo caso l’opposizione all’esecuzione forzata può essere proposta per fare valere unicamente fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell’impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue; nel caso di titolo esecutivo stragiudiziale, non ricorrendo l’esigenza di garantire l’intangibilità del giudicato, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito e il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio non solo l’inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi d’impugnazione (Cass. n. 1724del 1977; Cass. 21293/2011).Ciò che, in definitiva, rileva per stabilire i motivi deducibili con l’opposizione all’esecuzione è solo la natura, giudiziale o stragiudiziale, del titolo esecutivo, poiché solo per questi ultimi non assume rilievo la distinzione tra eventi estintivi anteriori e posteriori al processo di formazione del titolo, non esistendo i limiti e le preclusioni derivanti dallo svolgimento di un precedente giudizio e il debitore può opporre, nei limiti legislativamente previsti, tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore se questi avesse agito in sede di cognizione anziché esecutivamente.
