La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9143/2020 ha confermato il collocamento di figlio minore e padre presso una comunità rieducativa quale migliore soluzione per assicurare il recupero del rapporto tra genitore e minore, incrinato dall’atteggiamento di rifiuto dalla madre.

La Corte d’Appello aveva preso atto delle difficoltà per il minore di accettare la separazione tra i genitori e per questo riteneva necessario operare uno specifico intervento con il coinvolgimento di un neuropsichiatra infantile, nonché di avviare anche un percorso di psicoterapia individuale.

Le relazioni successivamente inviate dai Consultori familiari e dallo psichiatra confermavano il rifiuto del minore di interagire con il padre e la presenza di un condizionamento da parte di figure parentali in primo luogo della madre che si era opposta a ogni progetto di mediazione e recupero della genitorialità a causa di sentimenti personali di rifiuto nei confronti dell’ex coniuge.

Per questo la Corte riteneva che la scelta del regime residenziale del minore col padre avrebbe costituito l’unico strumento utilizzabile per ristabilire i rapporti tra il genitore e il figlio, trovando giustificazione nella mancata modificazione dell’atteggiamento della donna.

Una decisione confermata anche dalla Corte di Cassazione, nonostante la madre sostenga che, nel disporre l’ingresso del minore in comunità, con la conseguente alterazione delle sue abitudini di vita, la Corte territoriale abbia omesso di valutare se tale soluzione risultasse meno traumatica della continuità affettiva nella dimora materna.

In tema di provvedimenti riguardanti i figli, il Collegio ritiene di confermare e ribadire il ruolo fondamentale dell’interesse del minore, quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte affidate al giudice.

In pratica, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva e disponibilità, nonché della loro personalità, delle abitudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, la Cassazione ritiene non possa trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell’esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del minore (cfr. Cass., n. 9764/2019).