Perde l’affido del figlio il genitore che, dopo la separazione, non versa il mantenimento.

Con la sentenza 27591, sezione Prima Civile del 11-10-2021 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un padre che aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337 quater, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato escluso l’affidamento condiviso del figlio.

La Cassazione ha statuito in merito che : “La Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all’affido esclusivo del figlio alla madre, ha attribuito decisivo rilievo alla violazione dell’obbligo di concorrere al mantenimento di entrambi gravante sul P. che, all’esito della separazione, aveva tenuto un comportamento “sempre teso ad evitare qualsiasi esborso di denaro per il figlio, sottraendosi, in questo modo ai suoi obblighi come genitore” (fol. 6 della sent. imp.) ed ha rimarcato che le giustificazioni da lui addotte in ordine ad una situazione di difficolta’ economica non potevano giustificare il suo totale disinteresse per il figlio, rispetto al quale aveva evitato di versare qualsiasi contributo per il mantenimento – tanto che era stato aperto a suo carico un procedimento penale ex art. 570 c.p. – ed ha stigmatizzato la circostanza che era giunto “fino al punto di farsi licenziare nell’imminenza dell’udienza fissata per la separazione cosi’ da risultare disoccupato” (ibidem).

4.4. Orbene, questa Corte ha gia’ osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, gia’ prevista dall’art. 155 c.c. ed oggi ribadita dall’art. 337-ter medesimo codice, con riferimento alla separazione personale dei coniugi, e’ derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526 del 2010; Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Cio’ si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr. Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021).

4.5. La valorizzazione, da parte della corte umbra dell’ingiustificata inosservanza dell’obbligo di mantenimento predetto da parte del padre, nel periodo preso in considerazione, appare, dunque, pienamente coerente coi suindicati principi, dovendosi, qui, solo ricordare che, gia’ alla stregua dell’art. 155-bis c.c., comma 1, (poi abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013), ed oggi dell’art. 337-quater medesimo codice, al giudice e’ consentito disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori con “provvedimento motivato”: la corte suddetta, dunque, si e’ certamente conformata a questa prescrizione, recando la sentenza oggi impugnata argomentazioni atte a giustificare la conferma dell’affidamento esclusivo.”