Il giorno 25 febbraio 2020 il Tribunale di Nola, I Sezione civile, ha pronunciato la sentenza con la quale ha avuto favorevole conclusione la causa iniziata nel 2014 dalla mia assistita nei confronti dell’uomo con il quale aveva avuto una bambina non riconosciuta dal padre.

La completa e piena vittoria ottenuta mi ha regalato grandissima soddisfazione sia sotto il profilo professionale che umano.

Per ovvie questioni di privacy indico nomi di fantasia alle parti coinvolte.

La storia:

Maria e Franco iniziano una relazione amorosa alla fine dell’anno 2008, dopo solo sei mesi di relazione l’uomo confessa di essere sposato e di avere tre figli.

Maria, incapace di lasciare l’uomo dal quale è tanto attratta, decide di continuare ugualmente la relazione amorosa.

Circa due anni dopo Maria concepisce una bambina,  Alessandra, che Franco non vuole riconoscere e abbandona alle esclusive cure di Maria.

Franco non si assume nessuna responsabilità nei confronti della bambina e invita la compagna ad abbandonarla. Maria cade in un profondo stato confusionale e di fragilità,  accentuato dal fatto che anche il padre di Maria non accetta la gravidanza.

Maria si rivolge quindi al servizio di assistenza sociale,  decide di tenere la figlia e per poter continuare la relazione con Franco è costretta a lasciare la figlia in custodia ad un’amica durante i loro incontri.

Dopo alcuni anni Franco, che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione con un’altra compagna, decide di troncare la relazione con Maria.

Maria profondamente ferita dal comportamento di Franco decide di noleggiare un’auto e assieme alla figlia va sul luogo di lavoro di Franco per affrontarlo e dopo un acceso diverbio anche davanti a colleghi e datore di lavoro si rifugia in albergo dove viene raggiunta dalla moglie di Franco, dalla madre e dalla sorella, le quali, nonostante le accuse, fanno scudo intorno a Franco.

Successivamente Franco e Maria, nonostante il passato, si riconciliano e Franco dichiara a Maria l’intenzione di voler parlare con la moglie per stabilire la modalità del proprio contributo per il mantenimento di Alessandra, la figlia non riconosciuta.

Quanto promesso non accadrà mai, e nel 2012 Franco telefona a Maria e le comunica la sua decisione di voler interrompere definitivamente la relazione.

La richiesta al Tribunale:

 

Maria per mio tramite chiede al Tribunale che venga dichiarata giudizialmente la paternità di Franco della figlia minore con condanna di Franco al pagamento di una somma mensile a titolo di assegno mensile per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, nonché oltre al rimborso di quanto da lei sostenuto per il mantenimento della figlia dalla sua nascita, ed oltre ancora al risarcimento del danno esistenziale subito da lei e dalla figlia per la volontaria grave e reiterata violazione degli obblighi sullo stesso gravanti di mantenimento educazione e istruzione nonché di assistenza morale della minore, oltre alle spese ed ai compensi di giudizio.

La difesa:

Franco, costituitosi,  nega ogni addebito, chiede il rigetto delle domande ritenendole infondate sotto ogni profilo, denuncia la gratuità e la temerarietà della pretesa, l’intento puramente speculativo dell’iniziativa giudiziaria volta alla ricerca di “agganci di facoltosi” in tempo di crisi economica, chiedendo la condanna di Maria al risarcimento del danno arrecatogli con l’azione.

Franco nega di aver avuto comportamenti irresponsabili capaci di produrre effetti indesiderati, sottolineando la gratuità assoluta dell’azione, la mera invenzione speculativa creata a tavolino, contestando la narrazione di Maria, giudicando la descrizione dei fatti come vaghi.

Afferma di non aver avuto alcun contatto e nessuna compromissione in vicende solo oggi riferite da Maria aggiungendo di essersi visto recapitare di punto in bianco nel mese di gennaio 2014 un ricorso a firma di un legale nel quale lo si informava che tale Alessandra sarebbe stata sua figlia.

Dichiara anche di aver avuto con Maria una mera conoscenza per motivi di lavoro e che Maria aveva un morboso interesse verso di lui, un’ossessione, che la portava a chiamarlo a tutte le ore del giorno e della notte costringendolo a cambiare numero di telefono, chiamando anche la moglie la madre delle quali era riuscita a procurarsi i numeri di telefono per la qualcosa era stata diffidata nel 2012.

Conclusione:

Dopo un’istruttoria lunga, complessa ed articolata con interrogatori, testimonianze, consulenze mediche, il Tribunale di Nola ha accolto totalmente la domanda di parte attrice ed ha:

-dichiarato che il convenuto è il padre della minore;

– ordinato all’ufficiale di stato civile del comune di nascita della minore di procedere all’annotazione della sentenza nei registri degli atti dello stato civile;

-condannato il padre a corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300 oltre al 50% delle spese straordinarie nell’interesse della figlia;

-condannato il padre al pagamento in favore della madre della somma di euro 10.500,00 quale quota parte a lui facente carico delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia minore;

– condannato il padre al pagamento in favore dell’attrice in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore la somma di euro 15.000 a titolo di risarcimento danni.

 Di seguito la sentenza per esteso: