Il Tribunale di Ravenna in una recente interessante sentenza ha affermato che affinché’ il coniuge separato escluso dal godimento della casa coniugale in comproprietà possa vedere risarcito il proprio mancato godimento, è’ necessario che questo comunichi formalmente la propria opposizione alla totale ed esclusiva occupazione dell’immobile da parte della coniuge e che nei confronti di quest’ultima venga avanzata una pretesa economica per il godimento del bene comune. Fino a quella data, dunque, non vi è alcuna violazione dell’art. 1102 c.c. (o comunque alcuna condotta illecita) ai danni del comproprietario escluso.
A tale proposito è’ stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un singolo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri, questi ultimi hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell’immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all’uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione” (Trib. Milano 8/6/1998 n 10592).
Sostanzialmente nello stesso senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, affermando che “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”
(Cass. Civ. 03/12/2010 n. 24647; Cass. 04/12/1991 n. 13036).
