Se il figlio si trasferisce dal padre l’obbligo di versare il contributo per il mantenimento dello stesso alla moglie non viene meno fino a quando la separazione o il divorzio non vengono modificati
Questo il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano lo scorso febbraio 2020.
La sig.ra A atteso che il marito non pagava più quanto statuito in sede di separazione per il mantenimento dei figli aveva notificato intimazione di pagamento al sig. B .
Il sig. B con opposizione al precetto aveva contestato il fatto che uno dei due figli si era trasferito presso il padre, facendo quindi di fatto venire meno la debenza del contributo in suo favore.
Orbene, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione in quanto: “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 cod. proc. civ.”(Cass. 20303/2014) pertanto è onere dell’opponente far valere ogni questione relativa alla modifica delle condizioni personali e reddituali dei figli nella sede competente, non potendo trovare ingresso dette questioni nell’ambito del presente giudizio.
Da ultimo (Cass. 17689/2019) la Suprema Corte ha ribadito il suo costante orientamento secondo cui “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art.710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 della legge 1 dicembre 1970. n. 898 del 1970”, sottolineando come nemmeno il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un’attitudine al giudicato, cd. “rebus sic stantibus”, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l’ordine pubblico.
