Se il figlio si trasferisce dal padre l’obbligo di versare il contributo per il mantenimento dello stesso alla moglie non viene meno fino a quando la separazione o il divorzio non vengono modificati

 

Questo il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano lo scorso febbraio 2020.

La sig.ra A atteso che il marito non pagava più quanto statuito in sede di separazione per il mantenimento dei figli aveva notificato intimazione di pagamento al sig. B .

Il sig. B con opposizione al precetto aveva contestato il fatto che uno dei due figli si era trasferito presso il padre, facendo quindi di fatto venire meno la debenza del contributo in suo favore.

Orbene, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione in quanto: “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di  mantenimento,  determinato  a  favore  del  figlio  in  sede  di  separazione, possono  essere  dedotte soltanto  questioni  relative  alla  validità  ed  efficacia  del  titolo  e  non  anche  fatti  sopravvenuti,  da  farsi valere  col  procedimento  di  modifica  delle  condizioni  della  separazione  di  cui  all’art.  710  cod.  proc. civ.”(Cass.  20303/2014)  pertanto  è  onere  dell’opponente  far  valere  ogni  questione  relativa  alla modifica  delle  condizioni  personali  e  reddituali  dei  figli  nella  sede  competente,  non  potendo  trovare ingresso dette questioni nell’ambito del presente giudizio.

Da  ultimo  (Cass.  17689/2019)  la  Suprema  Corte  ha  ribadito  il  suo  costante  orientamento  secondo  cui “con l’opposizione al precetto  relativo  a  crediti  maturati  per  il  mancato  pagamento  dell’assegno  di mantenimento,  determinato  a  favore  del  figlio  in  sede  di  separazione  o  di  divorzio,  possono  essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art.710 c.p.c. o del  divorzio  di  cui  all’art.  9  della  legge  1  dicembre  1970.  n.  898  del  1970”,  sottolineando  come nemmeno il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre aveva privato il titolo  esecutivo  in  materia  di  famiglia  di  efficacia  e  validità in  quanto  assistito  da  un’attitudine  al giudicato,  cd. “rebus  sic  stantibus”,  riguardo  alla  quale  i  fatti  sopravvenuti  potevano  rilevare  soltanto attraverso  la  speciale  procedura  di  revisione  del  provvedimento  sul  contributo  del  mantenimento  del figlio,  devoluta  al  giudice  della  separazione  o  del  divorzio  e  a  questi  riservata  a tutela  del  superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l’ordine pubblico.