Spetta alla parte allegare e provare i fatti che avrebbero determinato l’allontanamento affettivo dal figlio ad opera dell’altro genitore.
Per la comunità scientifica l’alienazione parentale non è una vera patologia, sta quindi alla parte dimostrare fatti specifici mentre la consulenza offre solo strumenti di valutazione.
La Pas (Parental Alienation Syndrome) non è una vera e propria sindrome.
O meglio: l’esistenza di una patologia riconosciuta per i figli delle coppie “scoppiate” è tutt’altro che pacifica nella comunità scientifica.
L’istanza di CTU, allora, va bocciata perché ha natura «esplorativa»: spetta infatti alla parte allegare e provare i fatti che avrebbero determinato l’allontanamento affettivo dal figlio ad opera dell’altro genitore, mentre la consulenza tecnica può fornire soltanto elementi di valutazione degli elementi.
È quanto emerge dalla sentenza 34 del 2019, pubblicata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro
La vicenda: bocciato dopo il divorzio il ricorso della madre che nonostante l’affido condiviso non si rassegna alla scelta del figlio: il ragazzo vuole abitare col padre.
Il minore, quasi diciottenne, afferma chiaramente al Giudice in due occasioni una tenuta proprio dopo un periodo in cui è stato presso la donna per qualche mese.
Alla mamma il teenager oppone un vero e proprio rifiuto, segno che c’è qualcosa di irrisolto nel loro rapporto.
Fatto sta che la volontà del giovane deve essere tenuta in massima considerazione né d’altronde può ritenersi che la coabitazione con il padre sia contro l’interesse del figlio, o possa nuocergli, laddove non c’è motivo di dubitare che l’uomo si occuperà direttamente del mantenimento.
Il ragazzo, tuttavia, potrebbe essere stato influenzato, se non plagiato, dal padre.
È vero: l’alienazione parentale costituisce una serie di comportamenti abusivi da parte di un genitore che punta a mettere il figlio contro l’altro, danneggiando anzitutto il minore.
Ma sta alla parte che si ritiene “alienata” indicare in cosa consistono e come si verificano le condotte contestate.
Non può essere la consulenza tecnica d’ufficio a risolvere la questione: nella specie la madre viene meno all’onere di precisare i fatti nella loro «dimensione fenomenica» consentendo così al giudice ed eventualmente al consulente di valutarne portata ed effetti.
