In tema di assegno di separazione, la percezione del TFR incide sulle condizioni economiche rilevanti ai fini dell’assegno.
Ciò non rappresenta alcuna duplicazione, nel senso che tale percezione sia considerata sia in sede di assegno di separazione sia dopo il divorzio, con l’attribuzione della quota del medesimo TFR in favore dell’ex coniuge dell’avente diritto.
L’art. 12 bis della legge 01.12.1970, n. 898 infatti si applica solo nel caso in cui il diritto al TFR matura dopo la proposizione della domanda di divorzio e non prima, con la conseguenza che ove la riscossione del TFR da parte del coniuge separato avvenga prima della presentazione della domanda di divorzio, può incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato a giustificare una modifica delle condizioni della separazione (Corte Cassazione, sentenza 18358, Sezione Prima Civile del 27.08.2014 ) .
