Tfr liquidato in corso di matrimonio
L’art. 2120 Cc ammette il lavoratore a richiedere in costanza di rapporto anticipazioni sul Tfr già maturato, confermando così la piena disponibilità su parti del trattamento con l’acquisizione delle somme percepite al matrimonio.
Ciò posto la Suprema Corte di cassazione ha precisato che l’art. 12 bis L. Divorzio non può che interpretarsi nel senso di garantire al coniuge beneficiario, la corresponsione di una quota di Tfr, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore successivamente alla sentenza di divorzio (sentenza 24421, sezione Sesta – 1 del 29-10-2013)
Nella specie era stata quantificata la quota spettante alla moglie sulla scorta del Tfr netto corrisposto al marito e non sul lordo: in caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere alla moglie una quota in relazione a un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale.
